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TITOLO I : DELL ' ASSOCIAZIONE: PRINCIPI FONDAMENTALI
ART.1
E' costituita un'Associazione denominata "Società Italiana di Biomeccanica e Ortodonzia Segmentata" (S.I.B.O.S). Ne fanno parte coloro che aderiscono al presente Statuto.
ART.
2
L'Associazione si propone di promuovere, divulgare, valorizzare la conoscenza della biomeccanica ortodontica in genere e della tecnica dell'arco segmentato in particolare mediante lo svolgimento di attività culturali e scientifiche, la collaborazione con istituti ed Associazioni affini in Italia e all' estero, nonché attraverso l'esplicazione di ogni altra attività utile a favorire il progresso scientifico relativo all'ortodonzia, alla biomeccanica ortodontica e alla tecnica dell'arco segmentato
ART. 3
Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei conti; d) il Collegio dei Probiviri; e) il Collegio dei Soci Fondatori.
ART. 4
Aderendo all'Associazione, gli associati non rinunciano ad alcuno dei loro diritti.. I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione dall'Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto all'art.10 e dal Regolamento della Società in conformità con le leggi vigenti.
ART. 5
L'Associazione non ha finalità di lucro e politiche. Ha durata sino al 2099 ed è rinnovabile tacitamente.
ART. 6
La sede legale dell'Associazione è presso la residenza del Presidente.
TITOLO II: DEGLI ASSOCIATI
ART.7
Sono membri dell'Associazione: a) gli associati ordinari; b) gli associati onorari c) Soci fondatori
ART. 8
Gli associati ordinari, e i soci fondatori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale quale stabilita dall'assemblea.
ART. 10
Requisiti necessari per aderire all'associazione sono l'abilitazione ad esercitare legalmente l'ortodonzia in Italia e Il pagamento della quota associativa annuale.
ART. 11
L'associato ordinario in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall' Associazione, deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Colui che ha receduto. se intende essere riammesso nell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.
ART. 12
Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione degli associati ordinari, che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo dell'anno in corso. Colui nei confronti del quale è stato assunto un provvedimento di cancellazione può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda.
ART. 13
E' espulso l'associato il quale commette gravi infrazioni ai principi di Deontologia professionale ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'Associazione o agli altri associati. L' espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo il quale deve preventivamente raccogliere il parere del Collegio dei Probiviri che sentono la difesa dell'incolpato. Il provvedimento di espulsione è assunto dall'Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli associati ordinari presenti.
TITOLO III DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 14
L'Assemblea è costituita dagli associati ordinari, onorari e fondatori. Hanno diritto di voto soltanto gli associati ordinari e fondatori. Sono ammesse deleghe.
ART. 15
L'Assemblea ordinaria si riunisce di diritto una volta all'anno e delibera sulle questioni iscritte all'ordine del giorno dal consiglio direttivo.
ART. 16
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due volte i membri del Consiglio direttivo più uno e delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea decida diversamente.
ART. 15
L'Assemblea straordinaria 1) delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di revisione dello Statuto; 2) delibera il conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo; 3) delibera di ogni altro caso previsto dal presente Statuto.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri effettivi, eletti con la procedura e le modalità del regolamento: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Requisito necessario all' elezione del Presidente è l'essere socio fondatore ovvero socio ordinario con un'anzianità di almeno cinque anni, mentre per vice presidente e segretario l'anzianità deve essere di almeno tre anni ovvero essere socio fondatore.
ART. 17
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni; essi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica. Tuttavia con l'esclusione del Presidente, gli altri possono essere eletti immediatamente ad altra carica . Il VicePresidente non può essere confermato nella stessa carica. può essere eletto Presidente. Nessun Socio può accedere a cariche sociali elettive per oltre due trienni consecutivi.
ART. 18
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può stare in giudizio se regolarmente munito di procura speciale conferitagli dal Consiglio Direttivo.
ART. 19
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri e durano in carica tre anni. Esso | controlla la regolarità, anche formale, della gestione economico finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo poi apposita relazione, che viene trasmessa all'Assemblea degli associati.
ART. 20
Qualora il Collegio, nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiede i necessari chiarimenti al Consiglio Direttivo e ne informa, se del caso, I' Assemblea degli associati.
ART. 21
Il Collegio dei Probiviri , eletto dall'Assemblea dura in carica tre anni.: essi non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri esprime il parere in materia di violazioni disciplinari, e su quant'altro sia oggetto di disputa all'interno della Società secondo le norme del presente Statuto.
ART. 22
Il Collegio dei Soci Fondatori : Ne fanno parte tutti coloro che siano presenti alla fondazione della presente società, e tutti i soci che avranno presentato domanda di iscrizione alla società entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.
TITOLO IV DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 23
Costituiscono patrimonio dell'Associazione i beni acquistati a titolo oneroso e gratuito per successione ereditaria. Costituiscono, altresì, patrimonio dell'Associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati.
ART. 24
I beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all'Associazione non sono ripetibili neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.
ART. 25
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati provvede a nominare un Collegio di tre liquidatori, i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e, successivamente, provvedono alla liquidazione dei beni. L'eventuale residuo attivo è destinato, su indicazione dell'Assemblea, alla costituzione di borse di studio ovvero alla costituzione di una Fondazione.
TITOLO V DELLA REVISIONE DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE
ART. 26
Le proposte di revisione dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea ordinaria. La proposta, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è trasmessa al Presidente dell'Associazione, il quale convoca l'Assemblea straordinaria nei sei mesi successivi.
ART. 27
Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero essere oggetto di mozione d'ordine.
ART. 28
Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede dell'Associazione.
ART. 29
L'Associazione si scioglie: a) per volontà della maggioranza degli associati ordinari; b) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi; c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.
TITOLO VI: NORME DI RINVIO
ART. 30
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in materia. che risultino applicabili alle Associazioni non riconosciute.
ART. 31
NORME TRANSITORIE Entro 60 giorni dalla stipula del presente atto, il collegio dei soci fondatori nominerà il consiglio direttivo, il quale si impegna a portare in una successiva assemblea entro 120 giorni il Regolamento della Società, elaborato sulla base dei suggerimenti dei vari Soci.
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