STATUTO
Dell’associazione scientifica “SOCIETA” ITALIANA di BIOMECCANICA e ORTODONZIA
SEGMENTATA (S.I.B.O.S)
TITOLO I : DELL ‘ ASSOCIAZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART.1
E’ costituita un’Associazione scientifica senza fini di lucro denominata “Società Italiana di Biomeccanica e Ortodonzia Segmentata” (S.I.B.O.S). Ne fanno parte coloro che aderiscono al presente Statuto, accettandone le regole.
ART. 2
L’Associazione si propone di promuovere, divulgare, valorizzare la conoscenza della biomeccanica ortodontica in genere e della tecnica dell’arco segmentato in particolare mediante lo svolgimento di attività culturali e scientifiche, la collaborazione con istituti ed Associazioni affini in Italia e all’ estero, nonché attraverso l’esplicazione di ogni altra attività utile a favorire il progresso scientifico relativo all’ortodonzia, alla biomeccanica ortodontica e alla tecnica dell’arco segmentato.
L’associazione svolge attività di aggiornamento professionale con programmi formativi ECM; qualora si verificassero i presupposti o la necessità è prevista la collaborazione con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche. E’ inoltre possibile che l’associazione collabori con il Ministero della Salute o con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) all’elaborazione di linee guida, e che svolga campagne informative dirette alla popolazione relative alla terapia ortodontica.
Non è previsto l’esercizio di attività di tipo imprenditoriale, salvo le attività necessarie per la formazione continua.
Le attività ECM possono essere finanziate con i contributi delle quote associative, di enti pubblici e privati, o di industrie farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
ART. 3
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) Il Collegio dei past-president
ART. 4
I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione dall’Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto all’art.9 e dal Regolamento della Società in conformità con le vigenti leggi.
ART. 5
L’Associazione non ha finalità di lucro e politiche. Ha durata sino al 31 dicembre 2099 ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio.
ART. 6
La sede legale dell’Associazione è presso la residenza anagrafica del Presidente dell’associazione. La sede legale sarà sempre preso la residenza del Presidente in carica.
TITOLO II: DEGLI ASSOCIATI
ART.7
Sono membri dell’Associazione:
a) gli associati ordinari;
b) gli associati onorari
ART. 8
Gli associati ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo sarà stabilito annualmente da apposita delibera del Consiglio Direttivo. Gli associati ordinari hanno diritto a partecipare al congresso annuale e agli altri eventi culturali organizzati dall’associazione, per i quali potrà essere chiesto un contributo per coprire le spese organizzative. Gli associati sono tenuti ad un comportamento consono all’etica professionale e al Codice Deontologico.
ART. 9
Requisiti necessari per aderire all’associazione sono l’abilitazione ad esercitare legalmente l’ortodonzia in Italia e il pagamento della quota associativa annuale.
ART. 10
L’associato ordinario in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall’ Associazione, deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Colui che ha receduto, se intende essere riammesso nell’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.
ART. 11
Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione degli associati ordinari, che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il mese di novembre dell’anno in corso. L’escluso può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda.
ART. 12
E’ espulso l’associato il quale commette gravi infrazioni ai principi della Deontologia Professionale ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all’Associazione o agli altri associati. L’espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo il quale deve preventivamente previo parere obbligatorio ma nn vincolante del Collegio dei Probiviri, che ha ascoltato l’incolpato. Il provvedimento di espulsione è assunto dall’Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto presenti alla riunione.
TITOLO III: Degli Organi dell’Associazione
ART. 13
L’assemblea è costituita dagli associati ordinari e onorari. Hanno diritto al voto soltanto gli associati ordinari.
ART. 14
L’assemblea ordinaria si riunisce di diritto una volta all’anno e delibera sulle questioni iscritte all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo. L’assemblea è convocata almeno 30 giorni prima mediante invio della convocazione per posta elettronica agli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
ART. 15
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte per alzata di mano a maggioranza degli associati presenti alla riunione e aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il doppio dei membri del Consiglio Direttivo più uno, e delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, ad eccezione dell’elezione del consiglio direttivo, e salvo che l’Assemblea decida a maggioranza di adottare lo scrutinio segreto.
ART. 16
L’Assemblea Straordinaria:
- delibera sulle proposte di scioglimento dell’Associazione e di Modifica dello Statuto;
- delibera il conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;
- delibera ogni altro caso previsto dal presente Statuto.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi, eletti con scrutinio segreto durante l’assemblea ordinaria: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere clulturale. Requisito necessario alla elezione del Presidente è l’essere socio ordinario con un’anzianità di almeno cinque anni, mentre per il Vice Presidente, Segretario e Tesoriere l’anzianità deve essere di almeno due anni.
ART. 18
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni, essi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica. Tuttavia, con la esclusione del Presidente, gli altri possono essere eletti immediatamente ad altra carica. Il Vice Presidente non può essere confermato nella stessa carica, può solo essere eletto Presidente. Nessun socio può accedere a cariche sociali elettive per oltre quattro bienni consecutivi.
ART. 19
Il Presidente ha la firma sociale e rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
ART. 20
Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri e dura in carica due anni. Esso controlla la regolarità della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo, approvato dall’assemblea, e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo poi apposita relazione, che viene trasmessa all’Assemblea degli Associati e pubblicato sul sito web dell’associazione.
ART. 21
Qualora il Collegio nell’effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiederà per iscritto i necessari chiarimenti al Consiglio Direttivo e ne informerà se del caso l’Assemblea degli Associati.
ART. 22
Il Collegio dei Past presidents è composto dagli ultimi 3 past president, e la sua composizione viene ratificata in Assemblea con l’elezione del nuovo consiglio direttivo. Dura in carica due anni. Il Collegio dei Past President esprime il parere obbligatorio ma non vincolante in materia di violazioni disciplinari, e sulle altre materie rimesse al suo esame dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
TITOLO IV: del patrimonio dell’Associazione
ART. 23
Costituiscono patrimonio dell’Associazione i beni a qualsiasi titolo, anche mortis causa, pervenuti all’associazione. Costituiscono, altresì, patrimonio dell’associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati.
ART. 24
I beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all’Associazione non sono ripetibili neppure in caso di scioglimento dell’Associazione.
ART. 25
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea degli associati provvede a nominare un Collegio di tre liquidatori i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti Deridenti e, successivamente, provvedono alla liquidazione dei beni per il pagamento di eventuali passività dell’associazione. L’eventuale residuo attivo è destinato, su indicazione dell’Assemblea, alla costituzione di borse di studio ovvero alla costituzione di una Fondazione con scopi affini o analoghi a quelli dell’associazione.
TITOLO V: della revisione dello Statuto e dello scioglimento dell’Associazione
ART. 26
Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati aventi diritto al voto. La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede dell’Associazione.
ART. 27
L’Associazione si scioglie:
a) per volontà della maggioranza degli associati ordinari;
b) per impossibilità di conseguimento degli scopi dell’associazione;
c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.
TITOLO VI: norme di rinvio.
ART. 28
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano, nell’ordine, le norme di legge e gli usi in materia che risultano applicabili alle Associazioni non riconosciute.