Statuto Sibos

STATUTO
Dell’associazione scientifica “SOCIETA” ITALIANA di BIOMECCANICA e ORTODONZIA
SEGMENTATA (S.I.B.O.S)

TITOLO I : DELL ‘ ASSOCIAZIONE

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1

E’ costituita un’Associazione scientifica denominata “Società Italiana di Biomeccanica e Ortodonzia Segmentata” (S.I.B.O.S). Ne fanno parte coloro che aderiscono al presente Statuto, accettandone le regole e le modalità d’iscrizione ed aventi diritto a termine di legge all’esercizio della Odontoiatria. L’Associazione non ha finalità di lucro, né politiche, né sindacali.

ART. 2

L’Associazione si propone di promuovere, divulgare, valorizzare la conoscenza della biomeccanica ortodontica in genere e della tecnica dell’arco segmentato in particolare mediante lo svolgimento di attività culturali e scientifiche, la collaborazione con istituti ed Associazioni affini in Italia e all’ estero, nonché attraverso l’esplicazione di ogni altra attività utile a favorire il progresso scientifico relativo all’ortodonzia, alla biomeccanica ortodontica e alla tecnica dell’arco segmentato.

L’associazione svolge attività di aggiornamento professionale con programmi formativi ECM, anche in collaborazione con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche. Può svolgere campagne informative dirette alla popolazione relative alla terapia ortodontica in collaborazione con gli Enti preposti.

È prevista una rappresentanza in almeno 12 regioni e provincie autonome.

Non è previsto l’esercizio di attività di tipo imprenditoriale, salvo le attività necessarie per la formazione continua.

Le attività ECM possono essere finanziate con i contributi delle quote associative, di enti pubblici e privati, o di industrie farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

ART. 3

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) Il Collegio dei Past-President

ART. 4

I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione dall’Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto all’art.9 e dal Regolamento della Società in conformità con le vigenti leggi.

ART. 5

L’Associazione non ha finalità di lucro e politiche. Ha durata sino al 31 dicembre 2099 ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio.

ART. 6

La sede legale dell’Associazione è presso la residenza anagrafica del Presidente in carica.

TITOLO II: DEGLI ASSOCIATI

ART.7

Sono membri dell’Associazione:

a) gli associati ordinari;
b) gli associati onorari
c) i soci internazionali, denominati “International associate members”

ART. 8

Gli associati ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo sarà stabilito annualmente da apposita delibera del Consiglio Direttivo. Gli associati ordinari hanno diritto a partecipare al congresso annuale e agli altri eventi culturali organizzati dall’associazione, per i quali potrà essere chiesto un contributo per coprire le spese organizzative. I soci internazionali, denominati “International associate members” possono iscriversi gratuitamente alla società, e partecipare alle attività culturali organizzate da SIBOS allo stesso costo dei soci ordinari. Gli associati sono tenuti ad un comportamento consono all’etica professionale e al Codice Deontologico promulgato dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri.

ART. 9

Requisiti necessari per aderire all’associazione sono l’abilitazione ad esercitare legalmente l’ortodonzia in Italia e il pagamento della quota associativa annuale.

ART. 10

L’associato ordinario in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall’ Associazione, deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Colui che ha receduto, se intende essere riammesso nell’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione degli associati ordinari, che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il mese di novembre dell’anno in corso. L’escluso può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda.

ART. 12

È espulso l’associato il quale commette gravi infrazioni ai principi della Deontologia Professionale ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all’Associazione o agli altri associati. L’espulsione è proposta all’Assemblea dal Consiglio Direttivo previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri, che avrà indagato e ascoltato l’incolpato. Il provvedimento di espulsione è assunto dall’Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto presenti alla riunione.

TITOLO III: Degli Organi dell’Associazione

ART. 13

L’assemblea è costituita dagli associati ordinari e onorari. Hanno diritto al voto soltanto gli associati ordinari.

ART. 14

L’assemblea ordinaria si riunisce di diritto una volta all’anno e delibera sulle questioni iscritte all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo. L’assemblea è convocata almeno 30 giorni prima mediante invio della convocazione per posta elettronica (con conferma di lettura) agli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L’assemblea può anche essere convocata ed avvenire legalmente per via telematica laddove si ravvisi la necessità.

ART. 15

L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte per alzata di mano a maggioranza degli associati presenti alla riunione e aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il doppio dei membri del Consiglio Direttivo più uno, e delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, ad eccezione dell’elezione del consiglio direttivo, e salvo che l’Assemblea decida a maggioranza di adottare lo scrutinio segreto.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria può nominare i Soci Onorari, questi non pagano la quota associativa, possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

ART. 16

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente separatamente ma con le stesse modalità della
assemblea Ordinaria, quando necessario.

1) delibera sulle proposte di scioglimento dell’Associazione e di Modifica dello Statuto;
2) delibera il conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;
3) delibera ogni altro caso previsto dal presente Statuto.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi, eletti con scrutinio segreto durante l’assemblea ordinaria: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere culturale.
Requisito necessario alla elezione del Presidente è l’essere socio ordinario con un’anzianità di almeno cinque anni, mentre per il Vice Presidente, Segretario e Tesoriere l’anzianità deve essere di almeno due anni.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni.
Il Presidente non è rieleggibile ad alcuna carica nel Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente è rieleggibile esclusivamente come Presidente. Il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere culturale sono immediatamente rieleggibili alla stessa o ad altra carica. Nessun socio può accedere a cariche sociali elettive per oltre quattro bienni consecutivi. Gli incarichi retribuiti, non previsti per i soci, saranno pubblicati sul sito web dell’Associazione, con l’indicazione del ruolo ricoperto, così come i Bilanci.
Per il rinnovo del Consiglio Direttivo, votato con anticipo di un anno sulla scadenza del mandato del Direttivo in carica, il Presidente dà comunicazione ai Soci con preavviso di almeno 60 giorni che, contemporaneamente alla prossima Assemblea, si svolgerà anche la “elezione del consiglio” e invita i Soci che lo desiderino a presentare la propria candidatura.
Tutti gli eletti a cariche dichiarano sotto la propria responsabilità, sin dalla presentazione della candidatura, la non sussistenza di conflitti di interessi riguardanti le attività da essi svolte e quelle da svolgere nel ruolo direttivo in SIBOS, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2373 e 2391 c.c. Dovranno anche dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza e ogni cointeressenza di tipo economico con aziende commerciali operanti nell’ambito sanitario e/o industriale ortodontico. Essi dichiarano inoltre di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione.
Le candidature devono pervenire alla segreteria SIBOS almeno quindici giorni prima della giornata elettorale e devono essere espresse come liste di cinque Soci, indicando per ciascun nominativo lo specifico incarico da ricoprire.
Alle votazioni a scrutinio segreto si procede mediante la consegna agli aventi diritto di schede controfirmate dal Presidente dell’Associazione.
Il Segretario curerà la predisposizione di un numero sufficiente di schede e le consegnerà al Presidente che provvederà al controllo della loro validità e alla loro vidimazione.
I Soci elettori indicheranno la loro preferenza segnando la lettera identificativa della lista.
Nell’ipotesi di parità tra due o più liste sarà decisiva l’anzianità come Socio del candidato alla presidenza.
Nell’ipotesi in cui sia pervenuta una sola candidatura, si potrà procedere all’elezione in forma palese, per alzata di mano.
In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo il Vicepresidente del consiglio direttivo ovvero il Presidente convoca immediatamente l’Assemblea al fine di procedere a nuove elezioni dell’intero consiglio. In caso di dimissioni del consiglio direttivo il Presidente convoca l’assemblea per procedere a nuove elezioni dell’intero consiglio. In caso di dimissioni di uno o due membri del Consiglio Direttivo, il Presidente coopta un nuovo membro la cui nomina sarà ratificata dalla prima assemblea utile.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo, organo dell’Associazione:

1) cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea;
2) delibera, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità e salva la ratifica da parte dell’Assemblea, sulle materie di competenza di questa ultima;
3) amministra il patrimonio dell’Associazione, la quale risponde meramente degli obblighi assunti a norma di Statuto;
3) predispone e propone l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la trasmissione all’Assemblea e la pubblicazione nel sito web;
4) formula il programma delle attività dell’Associazione stabilendo data, sede, argomenti di Convegni e di Congressi e coordinandoli con quelli tenuti da altre Associazioni o Enti affini, italiani ed esteri;
5) propone l’ammontare delle quote di iscrizione e associativa annuale sulla base del fabbisogno finanziario della Associazione;
6) adempie a tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, a seguito di convocazione del Presidente via email con preavviso di almeno otto giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, quando il Presidente ne ravvisa la necessità, ovvero quando ne fa richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio è validamente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente Il CD nomina, nella prima riunione dell’anno, il Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; esso è costituito dal Presidente della Società, o suo delegato, e da altri 4 membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche al suo interno.
Il Comitato Scientifico dovrà riunirsi almeno 1 volta l’anno su convocazione del Presidente ed elaborare una relazione sulle attività svolte e sulla produzione scientifica da pubblicare sul sito SIBOS, previa approvazione del CD.
Il consiglio direttivo può validamente riunirsi anche per via telematica, previo riconoscimento visivo dei partecipanti alla riunione.

ART. 19

Il Presidente ha la firma sociale e rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:
1) presiede il Consiglio Direttivo;
2) convoca, con le modalità stabilite dal presente Statuto, l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
3) indice, nei tempi previsti e prima della scadenza dei mandati, l’elezione delle cariche associative;
4) cura i rapporti dell’Associazione con le aziende sponsor, con Associazioni ed Enti affini italiani ed esteri;
5) sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo;
6) assume, trasferisce e licenzia eventuale personale alle dipendenze dell’Associazione;
7) effettua i pagamenti e riscuote i versamenti in favore dell’Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente al Tesoriere;
8) svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dall’Assemblea o comunque attribuitegli dal presente Statuto.
Il Tesoriere cura la gestione del patrimonio dell’Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto.
Il Segretario propone al Consiglio Direttivo le forme e le modalità per l’attuazione del programma delle attività dell’Associazione; svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto.
Il Consigliere culturale ha funzioni di coordinatore responsabile dell’attività di formazione permanente e di aggiornamento professionale.
Il Vicepresidente ed il Tesoriere possono sostituire il Presidente nell’effettuare pagamenti e riscuotere i versamenti per l’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario o del Tesoriere, il Presidente dà incarico ad un membro del Consiglio Direttivo di svolgere provvisoriamente le funzioni.

ART. 20

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e dura in carica due anni. Esso controlla la regolarità della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo, approvato dall’assemblea, e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo poi apposita relazione, che viene trasmessa all’Assemblea degli Associati e pubblicato sul sito web dell’associazione.

ART. 21

Qualora il Collegio nell’effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiederà per iscritto i necessari chiarimenti al Consiglio Direttivo e ne informerà se del caso l’Assemblea degli Associati.

ART. 22

Il Collegio dei Past President è composto dagli ultimi tre Presidenti non in carica, e rappresenta anche il Collegio dei Probiviri. La sua composizione viene ratificata in Assemblea con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni. Il Collegio dei Past President esprime il parere obbligatorio ma non vincolante in materia di violazioni disciplinari, e sulle altre materie rimesse al suo esame dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.

TITOLO IV: del patrimonio dell’Associazione

ART. 23

Costituiscono patrimonio dell’Associazione i beni a qualsiasi titolo, anche mortis causa, pervenuti all’associazione. Costituiscono, altresì, patrimonio dell’associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati.

ART. 24

I beni e le somme versate o comunque dovute a qualsiasi titolo all’Associazione non sono ripetibili neppure
in caso di scioglimento dell’Associazione.

ART. 25

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea degli associati provvede a nominare un Collegio di tre liquidatori i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti Deridenti e, successivamente, provvedono alla liquidazione dei beni per il pagamento di eventuali passività dell’associazione. L’eventuale residuo attivo è destinato, su indicazione dell’Assemblea, alla costituzione di borse di studio ovvero alla costituzione di una Fondazione con scopi affini o analoghi a quelli dell’associazione.

TITOLO V: della revisione dello Statuto e dello scioglimento dell’Associazione

ART. 26

Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati aventi diritto al voto. La procedura indicata non si applica in caso di modifica della sede dell’Associazione.
La verbalizzazione dell’assemblea modificativa dello Statuto dovrà essere redatta in forma scritta, ma non necessariamente con atto notarile. Lo Statuto viene registrato con Atto Notarile. Pubblicato nel sito web ed inviato a tutti i Soci dopo ogni modifica.

ART. 27

L’Associazione si scioglie:

a) per volontà della maggioranza degli associati ordinari;
b) per impossibilità di conseguimento degli scopi dell’associazione;
c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO VI: norme di rinvio.

ART. 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano, nell’ordine, le norme di legge e gli usi in materia che risultano applicabili alle Associazioni non riconosciute.